In data 24 ottobre 2020 è stato emanato  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Per quanto afferisce la pratica degli sport di competenza della FIDASC si rimanda a quanto riportato alla lettera e) ed alla lettera f) dell’art 1, punto 9 del Decreto che dispongono quanto di seguito riportato:

lettara e) “ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; “

lettera f) “…………………., l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; ………….”

Ne deriva che per tutte le discipline e specialità sportive riconosciute dalla FIDASC, individuali e di squadra, possono essere svolti Campionati Nazionali e gare di selezione degli stessi, nonché l'attività sportiva amatoriale e promozionale, fermo restando differenti  disposizioni emanate per le singole regioni, e nella rigida osservanza delle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla FIDASC di seguito riportate

Link linee guida dipartimento

Link linee guida FIDASC

Le disposizioni  di cui al DPCM 24 ottobre 2020 si applicano a decorrere  dalla data del 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 e si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Esse sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020.