Assemblee regionali di categoria quadriennio 2021-2024
Nelle Regioni ove è presente un solo Tecnico, non potendosi svolgere l'Assemblea regionale di categoria per l'elezione del rappresentante dei Tecnici, questo avrà direttamente diritto a voto in seno all'Assemblea Nazionale federale.
Assemblee regionali di categoria quadriennio 2025-2028
Nelle Regioni ove è presente un solo Tecnico, non potendosi svolgere l'Assemblea regionale di categoria per l'elezione del rappresentante dei Tecnici, questo avrà direttamente diritto a voto in seno all'Assemblea Nazionale federale.
Assemblee regionali Ordinarie quadriennio 2021-2024
A norma dell'art 41.1 dello Statuto federale "acquisiscono il diritto al voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI e che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e attestate dalla Segreteria Federale ed a condizione che nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato all’attività sportiva ufficiale della F.I.D.A.S.C. Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi.
Elenco delle Società aggiornato al 27 ottobre 2020 con/senza diritto a voto
Assemblee regionali Ordinarie quadriennio 2025-2028
A norma dell'art 41.1 dello Statuto federale "acquisiscono il diritto al voto i Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 e che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva della F.I.D.A.S.C. stabilita dai programmi federali e attestate dalla Segreteria Federale.Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la partecipazione delle società affiliate attraverso i propri tesserati a manifestazioni federali a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale almeno due volte ogni dodici mesi, nonchè la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall' art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla F.I.D.A.S.C.