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DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021 , N. 105 MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITA' SOCIALI ED ECONOMICHE

Il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 regolamenta l’obbligo del Green Pass nelle manifestazioni sportive. Si riporta di seguito quanto nel merito di interesse per la FIDASC.
Art. 3 - Impiego certificazioni verdi COVID-19
Comma 1)
Il decreto integra il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, laddove dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’: …..
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive…………
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; Comma 2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
PERTANTO
Per quanto concerne il pubblico:
eventi e competizioni sportive aperti al pubblico, in zona bianca e gialla, anche all’aperto, saranno accessibili solo con posti a sedere pre-assegnati e a condizione che sia assicurato il distanziamento e che il pubblico sia munito di Green Pass.
In zona bianca potrà entrare il 50 per cento del totale nelle strutture all’aperto e il 25 in quelle al chiuso, mentre in zona gialla ci saranno 2500 posti all’aperto e 1000 al chiuso e comunque non oltre il 25 per cento della capienza massima.
Per quanto concerne gli atleti:
Il Green pass sarà obbligatorio per praticare sport al chiuso per tutti gli atleti sopra i 12 anni per andare in piscina, in palestra, centri natatori e per praticare sport di squadra. I bambini potranno continuare a svolgere attività anche senza il documento richiesto.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. …… data di pubblicazione 23 luglio 2021