L'art. 13 del D.L. del 9 febbraio 2012, n.5, ha apportato modifiche all'art.13 del TULPS secondo le quali le licenze che riguardano i campi di tiro di cui all'art.57 del TULPS (licenze rilasciate dalle autorità locali per sparare con armi da fuoco) hanno
VALIDITA' DI TRE ANNI e non più di solo un anno.