E' online la modulistica di Sport Bonus, si potrà presentare domanda per fruire del credito di imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Dal 4 giugno al 4 luglio 2019 sarà infatti possibile accedere alla prima finestra, delle due previste nell'anno, per usufruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti titolari di reddito d’impresa.

La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 621 – 628) amplia il credito d’imposta denominato “sport bonus” istituito dalla L. 205/2017 per le erogazioni liberali destinate a interventi in favore delle infrastrutture sportive introducendo le seguenti novità: innalzamento della percentuale di credito d’imposta spettante, ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, incremento della misura delle erogazioni liberali.
In particolare, si stabilisce che, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per:
• interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
• realizzazione di nuove strutture
spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta è riconosciuto:
• alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
• ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui,
ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
Ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.
Al credito d’imposta in esame non si applica:
• il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del Modello Redditi di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
• il limite di compensazione pari a 700.000 euro annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000.
Il credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge per le medesime erogazioni liberali.
I soggetti che ricevono le erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
Per quanto riguarda, in particolare, l’effettuazione delle erogazioni, si prevede che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i contribuenti interessati devono avvalersi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: bonifico bancario; bollettino postale; carte di debito, carte di credito e prepagate; assegni bancari circolari.
Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari devono, inoltre, comunicare all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Vademecum della procedura
1. la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019;
2. l’Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
3. entro il 19 luglio verrà pubblicato sul questo sito l’elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale;
4. nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l’erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
5. i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell’erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dichiarano, con apposito modulo, di aver ricevuto l’erogazione in denaro;
6. l’Ufficio per lo sport pubblica successivamente l’elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Per maggiori dettagli consulta il sito di Sport Governo e scarica la modulista.