Per quanto concernei dettami del DL n. 52/21 di interesse per la FIDASC si riporta:

Art. 5

comma  2.  A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla,  sono aperti al pubblico gli eventi sportivi con riferimento alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi  sportivi  internazionali. 

La  capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto  e  a  500  per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitatotecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto delle condizioni di  cui  al  presente  articolo,  gli  eventi  e  le competizioni sportive, di cui al presente comma, si volgono senza la presenza di pubblico.

Comma 3. In zona gialla,  in  relazione  all'andamento  della  situazione epidemiologica  e  alle  caratteristiche  dei  siti  e  degli  eventi all'aperto, puo'  essere  stabilito  un  diverso  numero  massimo  di spettatori,  nel  rispetto  dei   principi   fissati   dal   Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto  di  cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonomee, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario  con  delega  in  materia  di  sport.  Per  eventi  o competizioni di cui al medesimo comma 2,  di  particolare  rilevanza, che si svolgono anche al chiuso,  il  predetto  Sottosegretario  puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una  data  diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

 Comma  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  3  possono  prevedere,  con riferimento  a  particolari  eventi,  che  l'accesso  sia   riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi  COVID-19 di cui all'articolo 9  del DL N. 52/21

Art. 6

 Comma 3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in  zona  gialla,  nel  rispetto delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico,  e'  consentito  lo  svolgimento  all'aperto  di qualsiasi attivita' sportiva anche  di  squadra  e  di  contatto.  E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.