Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per quanto di interesse diretto della FIDASC si riporta  testualmente quanto disposto all’ art. 1.9 lett e) e lett f) del decreto:

art. 1.9 lett e) “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

art.1.9 lett. f) “……l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida …..”

Il Decreto individua tuttavia diversi ulteriori provvedimenti  e limitazioni a seconda che ogni singola regione rientri in un determinato “ scenario” con un determinato livello di rischio, suddividendo il Paese in fasce.

Pertanto all’art 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, il DPCM al punto 4 lett d) stabilisce con riferimento alle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”: “tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese…….”

Le fasce nelle quali rientra una singola Regione vengono definite con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Si evidenzia inoltre che per le regioni con “scenario di tipo 3”  a norma dell’art. 2.1 lett.a), e per le Regioni con “scenario di tipo 4” a norma dell’art 3.1 lett.a “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute……”

Si è in attesa del provvedimento del CONI che indicherà per ogni Federazione l’elenco delle manifestazioni per le quali è autorizzato lo svolgimento.

Le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 si applicano con decorrenza dal 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Esse  si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.