Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 13 ottobre 2020.

Con riferimento alle attività sportive di interesse della FIDASC, il DPCM all’art 1,comma 1, modifica l’ art. 1 comma 6  lettera e) del DPCM del 13 ottobre 2020 disponendo quanto di seguito integralmente riportato:

 “e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;”

Rimane in essere quanto previsto all’art 1, comma 6, lettera f) -, all’art 1, comma 6, lettera f) - in quanto non soggetto a modifiche da parte del DPCM del 18 ottobre 2020-, che dispone quanto di seguito integralmente riportato

“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.

Le disposizioni di del DPCM 18 ottobre 2020 di cui alla all’art 1, comma 1, lettera d) n. 6 decorrono dal 21 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020, data di termine dell’efficacia altresì del DPCM del 13 ottobre 2020.

La Federazione ha inoltrato richiesta di ulteriori chiarimenti all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad avvenuto riscontro si darà tempestiva comunicazione.

Si consiglia nel frattempo di attenersi all’organizzazione di manifestazioni di carattere regionale e nazionale ed alla pratica di attività amatoriali e promozionali ( non attraverso l’organizzazione di manifestazioni), fermo restando differenti  disposizioni emanate per le singole regioni.