E’ stato pubblicato in data 9 marzo 2020, con efficacia dal 10 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Lo stesso dispone, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19 che le misure di sicurezza di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.

Fa eccezione la lettera d) del suddetto articolo che è sostituita dalla seguente:

“ d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.”

Le disposizioni di cui al decreto in oggetto producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Pertanto, per quanto concerne la FIDASC sino alla data del 3 aprile 2020 sono sospese tutte le manifestazioni sportive, non essendo in tale periodo in calendario alcuna gara che rispecchi le caratteristiche considerate dal Decreto per il mantenimento suo svolgimento.