Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020,   sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020).

Per quanto concerne le  manifestazioni FIDASC, si richiama l’art. 1 lett. c) del Decreto del 4 marzo 2020, che consente lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,  nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, fermo restando che  le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, effettuino i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Il medesimo articolo specifica inoltre che lo sport di base svolto all’aperto è  ammesso esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d) - mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro-.

Si evidenzia che il Decreto in oggetto all’art.1 lett.a) sospende “ …. eventi sociali in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità….”

Sono invece sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni.

Qualora le associazioni e società FIDASC non siano in grado di assicurare lo svolgimento delle manifestazioni con le suddette connotazioni dettate dal decreto, dovranno provvedere a rinviarne lo svolgimento a data da destinarsi.

Le disposizioni del Decreto 4 marzo 2020 producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.